La Regione Piemonte ha pubblicato sul BUR n. 3, supplemento n. 1, del 20 gennaio 2022 la D.G.R. del 14 gennaio 2022, n. 2-4519 "Prime indicazioni per l’attuazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 "Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"".
La suddetta deliberazione regionale detta alcune indicazioni in merito al riconoscimento delle tipologie di modifiche apportate durante l’esecuzione di lavori comunque autorizzati che non si configurano come violazioni edilizie ma bensì come tolleranze esecutive.
La disposizione prevista dall’art. 6 bis della LR 19/1999, istituita con l’art. 78, comma 1, L.R. 29 maggio 2020, n. 13, e modificata con la L.R. 1° ottobre 2020, n. 22, si interseca e integra con la medesima disposizione nazionale normata dall’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001.
Da evidenziare che in riferimento alle disposizioni della DGR si possono definire tolleranze costruttive ed esecutive, riferite alla singola unità immobiliare o all’intera costruzione, le irregolarità esecutive:
- di muri esterni che determinano un diverso sedime purché la superficie totale dello stesso sia invariata e le modifiche alla geometria del perimetro del sedime non determinino una sovrapposizione di superficie inferiore al 90& 37; rispetto al progetto approvato
- di tramezzature interne, non costituenti elementi strutturali, che determinino una loro diversa disposizione priva di rilevanza nella determinazione dei vani catastali o del dimensionamento minimo dei locali secondo la disciplina vigente
- delle aperture esterne purché le aperture realizzate si sovrappongano per almeno il 50& 37; con quelle previste nei titoli abilitativi che hanno legittimato l’intervento e le modifiche delle dimensioni non siano variate oltre il 10& 37;
- del posizionamento di elementi delle facciate quali balconi, cornicioni, pensiline e abbaini purché la traslazione rispetto a quelle previste nei progetti legittimati non sia superiore al 10& 37; e le modifiche delle dimensioni non siano superiori al 10%, fatti salvi gli allineamenti rispetto alle aperture esterne di cui al precedente punto c)
- del minore dimensionamento dell’edificio nel rispetto delle disposizioni comuni generali sopraindicate e del progetto allegato al titolo abilitativo che ha legittimato l’intervento
- di errori progettuali corretti in fase di realizzazione derivanti da:
- errori materiali di rappresentazione grafica progettuale delle opere quali elaborati di progetti con spessori convenzionali secondo la prassi e le tecniche dell’epoca della realizzazione dell’opera
- rappresentazione grafica progettuale non in scala
- parziale rappresentazione grafica progettuale delle opere se, le stesse, sono richiamate in modo inequivocabile nelle relazioni o in altri allegati al progetto approvato
- mancata indicazione delle misure (ad es. superfici, quote, etc..) se comunque desumibili in scala dalle tavole grafiche o da altri allegati al progetto approvato